S.R.L. - Obbligo di nomina dell’organo di controllo nuovi limiti dimensionali per sindaci e revisor
Con la riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza (legge 155/2017) arrivano fondamentali modifiche al Codice Civile con particolare riferimento all’obbligo di dotarsi di un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale).
L’obbligo per la nomina dei sindaci
Ai sensi dell’art. 2777 del Codice Civile la nomina dell’organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria se la società:
è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
controlli essa stessa una società obbligata alla revisione legale dei conti;
ne abbia specificatamente previsto la nomina nell’atto costitutivo;
ove per due esercizi consecutivi superi uno dei limiti previsti dall’art. 2435 bis codice civile.
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo cesserà se per 3 esercizi consecutivi non si supera alcun dei limiti precedenti.
Quando entrerà in vigore?
Il decreto legislativo, in attuazione della L. 155/2017, rubricato “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” è stato approvato, il 10/01/2019.
Le nuove disposizioni riguardanti l’organo di controllo entrano in vigore il 16/03/2019.
Da tale data le S.r.l. avranno a disposizione 9 mesi per nominare l’organo di controllo e se necessario uniformare l’atto costitutivo e lo statuto in base alle nuove disposizioni.
Si attendono chiarimenti ministeriali per la corretta interpretazione della data di decorrenza.
STUDIO ROBERTO SARTORI