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S.R.L. - Obbligo di nomina dell’organo di controllo nuovi limiti dimensionali per sindaci e revisor

Con la riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza (legge 155/2017) arrivano fondamentali modifiche al Codice Civile con particolare riferimento all’obbligo di dotarsi di un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale).

L’obbligo per la nomina dei sindaci

Ai sensi dell’art. 2777 del Codice Civile la nomina dell’organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

  • controlli essa stessa una società obbligata alla revisione legale dei conti;

  • ne abbia specificatamente previsto la nomina nell’atto costitutivo;

  • ove per due esercizi consecutivi superi uno dei limiti previsti dall’art. 2435 bis codice civile.

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;

  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;

  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo cesserà se per 3 esercizi consecutivi non si supera alcun dei limiti precedenti.

Quando entrerà in vigore?

Il decreto legislativo, in attuazione della L. 155/2017, rubricato “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” è stato approvato, il 10/01/2019.

Le nuove disposizioni riguardanti l’organo di controllo entrano in vigore il 16/03/2019.


Da tale data le S.r.l. avranno a disposizione 9 mesi per nominare l’organo di controllo e se necessario uniformare l’atto costitutivo e lo statuto in base alle nuove disposizioni.


Si attendono chiarimenti ministeriali per la corretta interpretazione della data di decorrenza.


STUDIO ROBERTO SARTORI

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